Revisione dell’ordinanza sugli emolumenti in ambito statistico
Berna, 05.06.2026 — Nella seduta del 5 giugno 2026, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre a revisione l’ordinanza sugli emolumenti in ambito statistico, modernizzando così in modo sostanziale le norme applicabili alle prestazioni dell’Ufficio federale di statistica (UST) e degli altri produttori di statistiche della Confederazione.
L’elenco delle prestazioni statistiche soggette a emolumenti è stato aggiornato, affinché tenga conto degli sviluppi degli ultimi anni: il calo delle vendite di pubblicazioni cartacee e la crescente domanda di collegamenti di dati, in particolare a fini di ricerca. Nel quadro della revisione dell’ordinanza sugli emolumenti in ambito statistico, il Consiglio federale ha anche deciso di semplificare le norme relative alla determinazione degli emolumenti e di rivedere le tariffe, allo scopo di garantire che i produttori di statistiche possano continuare a fornire servizi di qualità. In linea generale, le norme relative agli emolumenti da corrispondere per le prestazioni statistiche delle diverse unità amministrative della Confederazione sono ora raccolte in un’unica ordinanza. L’uniformità in questo ambito viene così ottimizzata, in linea con quanto sancito nella nuova ordinanza sulla statistica federale. Ogni prestazione è associata a una tariffa, il che migliora la trasparenza e la prevedibilità degli emolumenti. Il testo è stato snellito grazie ad alcuni riferimenti alle disposizioni federali vigenti, in particolare all’ordinanza generale sugli emolumenti e all’ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni.
Per motivi di chiarezza e coerenza, anche le disposizioni relative agli emolumenti per la comunicazione dei dati dei registri tenuti dall’UST (Registro delle imprese e degli stabilimenti [RIS], Registro federale degli edifici e delle abitazioni [REA] e registro IDI) sono state riunite nella versione rivista dell’ordinanza.
Utilizzazione libera e gratuita dei risultati statistici a fini commerciali
Con questa revisione sono inoltre stati aboliti sia l’obbligo di autorizzazione che l’indennità per l’utilizzazione dei risultati statistici a fini commerciali. D’ora in poi i risultati statistici pubblicati dalla Confederazione potranno essere utilizzati e riprodotti liberamente e gratuitamente, a condizione che ne venga citata la fonte. In questo modo, qualsiasi persona o impresa potrà, ad esempio, riprendere e pubblicare le tabelle dell’UST senza dover passare per alcun iter preliminare. Questo cambiamento rappresenta un importante passo avanti per i dati pubblici aperti (open government data).
La versione rivista dell’ordinanza entrerà in vigore il 15 luglio 2026.