Il Consiglio federale pone in vigore la modifica dell’ordinanza sulla protezione del clima
Berna, 09.09.2026 — Il 9 settembre 2026 il Consiglio federale ha adottato una revisione dell’ordinanza sulla protezione del clima (OOCli). Entrata in vigore il 1° gennaio 2025, il 1° novembre 2026 la OOCli sarà integrata dalle disposizioni di attuazione relative al ruolo esemplare di Confederazione e di altri attori pubblici.
L’ordinanza sulla protezione del clima è completata con un nuovo capitolo «Ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni». Le disposizioni aggiuntive definiscono chi è tenuto ad adempiere il ruolo esemplare e i relativi termini, nonché le emissioni di gas serra che devono essere ridotte oppure compensate con tecnologie a emissioni negative (NET).
La legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica prevede che l’Amministrazione federale centrale raggiunga l’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2040. A tal fine devono essere considerate tutte le emissioni, comprese le cosiddette emissioni a monte e a valle, che derivano dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento di prodotti e servizi acquistati. Analogamente al settore privato, anche l’Amministrazione federale deve raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero principalmente con misure di riduzione definite in un cronoprogramma complessivo per la legislatura 2027–2031. Le emissioni rimanenti dovranno pertanto essere compensate completamente mediante l’impiego di NET al più tardi entro il 2040. Si tratta di tecnologie che consentono di rimuovere il CO2 dall’atmosfera e di immagazzinarlo in modo permanente. L’Amministrazione federale metterà le proprie conoscenze ed esperienze acquisite nella riduzione del CO2 a disposizione dei Cantoni, delle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata (ad es. l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, il Museo nazionale svizzero, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare), delle imprese parastatali (ad es. FFS, Posta, RUAG, Swisscom) e delle imprese private.
Anche le amministrazioni centrali dei Cantoni, le imprese parastatali nonché il settore dei PF dovranno raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero già entro il 2040 (per la Svizzera, il raggiungimento dell’obiettivo è fissato al 2050). Tali attori stabiliscono autonomamente come raggiungerlo, quali obiettivi intermedi o misure adottare a tal fine, e quali emissioni a monte e a valle vanno considerate gradualmente. Si tratta, ad esempio, delle emissioni derivanti dall’utilizzo del trasporto pubblico durante i viaggi d’affari oppure provenienti dagli edifici in locazione, nonché dallo smaltimento dei rifiuti.
L’esercito e le sedi all’estero dell’Amministrazione federale dovranno presentare un saldo netto pari a zero entro il 2050, contribuendo così anch’essi al ruolo esemplare e al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. L’adeguamento all’orizzonte temporale della Svizzera tiene conto del limitato margine d’azione sul mercato degli armamenti nonché delle differenti condizioni quadro locali esistenti a livello internazionale.
La modifica dell’ordinanza sulla protezione del clima entrerà in vigore il 1° novembre 2026.