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Pubblicato il 18 settembre 2024

Accesso ai documenti ufficiali della Giustizia militare e dell'Ufficio dell'uditore in capo

in conformità con la Legge sulla trasparenza e sulla Procedura penale militare.

Principio della trasparenza

Ogni persona ha secondo la Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

Non viene applicato il principio della trasparenza per i documenti relativi a procedimenti penali.

La Legge sulla trasparenza non si applica all'accesso ai documenti ufficiali relativi ai procedimenti penali (art. 3 comma 1 let. a n. 2 LTrans). Tuttavia, è possibile richiedere la consultazione degli atti. I privati possono consultarli soltanto qualora rendano verosimile un interesse degno di protezione cui non contrastino interessi superiori. Per questo motivo, le richieste di consultazione degli atti devono essere giustificate. L’uditore in capo decide se e in qual misura gli atti possano essere consultati.

Richieste di consultazione degli atti

Le richieste di accesso ai fascicoli di un caso penale che è stato risolto in via definitiva devono essere presentate per iscritto al Servizio giuridico dell'Ufficio dell'uditore in capo all'attenzione del Procuratore capo (art. 45 della Procedura penale militare):
Ufficio dell'uditore in capo
Servizio giuridico
Maulbeerstrasse 9
3003 Berna
Modulo di contatto

Restrizioni all'accesso ai documenti ufficiali ai sensi della Legge sulla trasparenza

Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può (art. 7 LTrans):

  • ledere in modo considerevole la libera formazione dell’opinione e della volontà di un’autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un’autorità giudiziaria;
  • perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;
  • compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
  • compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
  • compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
  • compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
  • comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari;
  • far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto.

Costi

L'accesso ai documenti ufficiali è generalmente gratuito.

Se l'elaborazione della richiesta di accesso da parte dell'autorità richiede più di 8 ore di lavoro, in casi eccezionali può essere richiesto un compenso.

Se la tassa potrebbe superare i 100 franchi svizzeri, al richiedente verrà chiesto in anticipo se desidera mantenere la domanda.

Richiesta di accesso ai documenti ufficiali della Giustizia militare e dell'Ufficio dell'uditore in capo

Le richieste di accesso ai documenti ufficiali della Giustizia militare o dell'Ufficio dell'uditore in capo, in conformità con la Legge sull'accesso pubblico (ad eccezione degli atti di un caso penale che è stato risolto in via definitiva), possono essere presentate utilizzando il modulo sottostante.

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